CCNL ASSIPAN – FIESA |  Ipotesi di accordo di rinnovo del 18 luglio 2024

In data 18 luglio 2024 ASSIPAN CONFCOMMERCIO, ASSOPANIFICATORI e FLAI–CGIL, FAI– CISL e UILA–UIL, hanno stipulato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 13 gennaio 2023.

Per le imprese che applicano il suddetto CCNL, il nuovo accordo prevede l’incremento delle retribuzioni a regime come segue, con riferimento al livello A2 del protocollo artigiano e al livello 3B del protocollo industriale.

PROTOCOLLO ARTIGIANO
Euro 35,00 a decorrere dal 1 febbraio 2024 (importo già erogato come da accordo del 31.01.2024)
Euro 25,00 a decorrere dal 1 luglio 2024
Euro 62,00 a decorrere dal 1 novembre 2025
Euro 61,00 a decorrere dal 1 settembre 2026

PROTOCOLLO INDUSTRIALE
56,00 euro a decorrere dal 1 febbraio 2024 (importo già erogato come da accordo del 31.01.2024)
75,00 euro a decorrere dal 1 luglio 2024
75,00 euro a decorrere dal 1 novembre 2025
74,00 euro a decorrere dal 1 settembre 2026

Tali valori, da riparametrare ai vari livelli, si riferiscono ad un contratto di 40 ore settimanali full time da riproporzionarsi per i rapporti di lavoro part time.

Una tantum
A copertura del periodo 31.12.2022 (scadenza del CCNL) e 01.02.2024 (data di erogazione della prima tranche di aumento), è stato riconosciuto un importo di una tantum a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (18 luglio 2024) pari a:

protocollo artigiano: 100 euro da corrispondersi in due tranches
– 50 euro con la retribuzione del mese di agosto 2024
– 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024

protocollo industriale: 160 euro da corrispondersi in due tranches
– 80 euro con la retribuzione del mese di agosto 2024
– 80 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024

A proposito di tali somme si precisa che:

  • vanno riparametrate secondo i mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31 dicembre 2022 -1° febbraio 2024 (13 mesi complessivi);
  • vanno riparametrate per i lavoratori part-time sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro;
  • rientrano nel computo agli effetti del calcolo pro-quota i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali, mentre sono esclusi i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione;
  • sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.

Le tabelle retributive aggiornate, comprensive dell’integrativo regionale, e il testo dell’accordo sono scaricabili dai seguenti link:

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